1. Il comma 2 dell'articolo 71-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«2. La riproduzione di cui al comma 1 è consentita ai terzi quando questi acquisiscono il fonogramma o il videogramma da un soggetto autorizzato a comunicare al pubblico ai sensi dell'articolo 180-ter. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, la riproduzione di cui al citato comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e di videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80».
2. Dopo l'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente articolo:
«Art. 71-octies. 1) - 1. Le disposizioni degli articoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies si applicano anche agli archivi digitali contenenti opere tutelate ai sensi della presente legge diversi dai fonogrammi e dai videogrammi.
2. Per le opere di cui al comma 1 del presente articolo il compenso previsto dall'articolo 71-septies, comma 1, spetta all'autore dell'opera o ai suoi aventi causa.